Modulistica
a Z.T.L. (Zona Traffico Limitato)
La Zona a Traffico Limitato (detta in breve ZTL) è un'area in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli è consentita in orari prestabiliti solo per specifiche categorie di utenti e per particolari tipi di mezzi di trasporto.
Il disciplinare definisce tipologia e modalità di rilascio dei permessi necessari all'accesso, al transito e alla sosta nella ZTL.
Portale on-line per le violazioni del Codice della Strada:
Polizia locale (comune-online.it)
a Polizia stradale - Richieste, dichiarazioni, regolamenti.
Cessione di fabbricato/Comunicazione di alloggio straniero (no UE) o apolide
Cessione di fabbricato
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.
Cittadini stranieri (NO UE)
E' confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.
Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.
Comunicazione di ospitalità dello straniero o apolide
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Art. 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni
immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro(1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.
Normativa della ospitalità turistica / Schedine di notifica
Nuove disposizioni carta di circolazione
Circolare Ministero Disposizione art. 94 comma 4 bis
Nuovo regolamento strade agro silvo pastorali - v.a.s.p. 2018
Piano urbano del traffico (PUT)
Piano Zonizzazione Acustica
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REGOLAMENTO CAMPEGGIO COMUNE DI LIVIGNO
Regolamento cani e altri animali in aree pubbliche
Ordinanza sindacale nr. 68/2014