Le vendite straordinarie sono normate dall'art. 15 del D.Lgs 31.031998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" - articoli 113/118 - e dalla DGR 21.11.2007 n. VIII/5892 avente ad oggetto: "Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 Legge Regionale n. 22/2000 e SS.MM.II). Revoca deliberazione di giunta regionale n. VII/13313/2003 e deliberazione di giunta regionale n. VIII/3717/2006".
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione (saldi) e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, d'acquisto dei propri prodotti.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
cessazione dell'attività commerciale;
trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda;
trasferimento dell'azienda in altro locale;
trasformazione o rinnovo locali.
Le vendite per cessazione dell'attività commerciale, trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, e trasferimento dell'azienda in altro locale possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per la durata massima di 13 settimane.
Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate per la durata massima di 6 settimane e per una sola volta nell'arco di un anno solare. Sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagioni. L'operatore, inoltre, ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata delle vendita di liquidazione e, comunque, per almeno 7 giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o la sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
L'effettuazione di tutte le vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della vendita stessa.
VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
La normativa regionale vigente in materia stabilisce che:
i saldi invernali decorrono dal primo sabato del mese di gennaio per la durata di 60 giorni,
i saldi estivi decorrono dal primo sabato di luglio per la durata di 60 giorni.
Possono essere venduti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento.
VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno o più o tutti i prodotti della gamma merceologica applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda non possono essere effettuate nei periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione e nei 30 giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.
L'effettuazione delle vendite promozionali non necessitano di comunicazioni.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno