Modulistica
Agriturismo
L'attività di agriturismo è normata dalla Legge 20.02.2006, n. 96 recante: "Disciplina dell'agriturismo", dagli art. 150 e seguenti della Legge Regionale 05.12.2008, n. 31 recante: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" e dal Regolamento regionale 06.05.2008 n. 4 recante: "Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)".
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati tra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Sono attività agrituristiche:
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di 60 ospiti al giorno;
somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di 160 pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC, e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini;
organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico - venatorie, attività di ittiturismo, di pesca turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
L'attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare utilizzando anche l'abitazione e la cucina dell'imprenditore quando la somministrazione dei pasti non supera i 40 pasti al giorno e la ricezione non supera i 15 ospiti al giorno.
Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività agrituristica si devono dotare di una certificazione comprovante la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che rimane prevalente. Tale certificazione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio si svolge l'attività agricola.
L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività per l'esercizio dell'attività agrituristica al comune in cui si trova l'immobile destinato all'attività agrituristica. La SCIA consente l'immediato avvio dell'attività agrituristica. Il comune, entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
E' necessario possedere il certificato che attesti la connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola. Il certificato è rilasciato dalla Regione.
L'interessato deve essere iscritto all'elenco degli operatori agrituristici. Per ottenere l'iscrizione occorre presentare richiesta alla Regione.
Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate.
PREZZI
Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l'attività agrituristica comunicano al comune i prezzi minimi e massimi riferiti ai periodi di alta e bassa stagione che intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività di bed and breakfast
Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compressa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L'attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio.
L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessità di iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.
La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'art. 66 della L.R. 6/2010.
L'attività è intrapresa previa SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.
La SCIA è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera. Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Il titolare che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
L'attività è tenuta, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività di estetista
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
L'attività di estetista è esercitata in forma d'impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, o nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29.12.1993 n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività da presentarsi presso lo Sportello Unico Attività Produttive.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista.
In data 30.06.2017 è stata pubblicata la nuova modulistica unificata e standardizzata come da accordo del 04.05.2017 tra Governo, Regioni e Enti Locali (G.U. n. 26 del 05.06.2017) come recepita dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7649 del 27.06.2017.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività di noleggio veicoli senza conducente
L'attività di noleggio veicoli senza conducente è disciplinata dal DPR 19.12.2001, n. 481 avente ad oggetto: "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducenti".
L'esercizio dell'attività è sottoposto a Segnalazione Certificata Attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 al comune nel cui territorio è la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per l'esercizio di cui si presenta denuncia.
Il comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 gironi dal ricevimento della comunicazione può vietare o sospendere l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA all'Ufficio competente.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività di panificazione
L'attività di panificazione è regolata dall'art. 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223, come convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della Legge 04.08.2006, n. 248 e dalla Legge Regionale n. 10 del 07.11.2013
Tali normative prevedono che l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con effetto immediato, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 da inoltrarsi al comune competente per territorio per il tramite dello sportello unico attività produttive.
La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente ASL in merito ai requisiti igienico/sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal certificato di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico/sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e della qualità del prodotto finito.
È consentita, inoltre, ai titolari di impianti di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico/sanitarie.
Con l'entrata in vigore del D.L. 04.07.2006 n. 223 viene abrogata la Legge n. 1002/1956 e l'art. 22, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998.
Per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione deve essere individuato un responsabile dell'attività produttiva che può essere il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.
I panifici attivi alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 07.11.2013 comunicano, al SUAP, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della LR il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività di rimessa di veicoli
L'esercizio dell'attività di rimessa veicoli è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentarsi, ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990 n. 241, al comune nel quale si svolge l'attività.
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente.
Gli esercenti l'attviità di rimessa veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
Il comune trasmette, entro 5 giorni, copia della SCIA al Prefetto. Il Prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'articolo 1, comma 2, del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso, anche successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Autorimesse senza lavaggio auto, con scarico acque: viene presentata una SCIA unica. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso, a cura del SUAP, ai VV.F.
Autorimesse con lavaggio auto e scarico acque: viene presentata una SCIA condizionata, SCIA per avvio dell'attività, più SCIA prevenzione incendi più AUA per scarico acque: la scia prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F. L'istanza di AUA è presentata contestualmente alla scia ed è trasmessa a cura del SUAP all'autorità competente. La conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti)
L'attività di somministrazione alimenti e bevande è normata dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e dagli "Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6495 del 23.01.2008.
Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita:
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
L'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetta al rilascio dell'autorizzazione nei seguenti casi:
nuova attività;
ampliamento attività esistente;
trasferimento attività esistente.
In questo caso, dopo aver ottenuto l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività, è necessario presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare
L'attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetta alla presentazione della sola SCIA nei seguenti casi:
subingresso;
cessazione attività;
sospensione/ripresa attività;
cambiamento ragione sociale;
modifica soggetti titolari requisiti.
Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Chiunque venda o somministri alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi pubblici, dalle ore 24.00 alle ore 7.00, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 2.000 ad €uro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24.00 alle ore 7.00 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 5.000 ad €uro 30.000. E' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
I titolari e i gestori degli esercizi pubblici, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonchè chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in condizioni di particolari esigenze di sicurezza.
Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
I titolari e i gestori che proseguono la propria attività oltre le ore 24.00 devono avere, presso almeno ad un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcol. Devono, altresì, esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da terminare anche sulla base del peso corporeo.
In data 30.06.2017 è stata pubblicata la nuova modulistica unificata e standardizzata come da accordo del 04.05.2017 tra Governo, Regioni e Enti Locali (G.U. n. 26 del 05.06.2017) come recepita dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7649 del 27.06.2017.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività ricettiva alberghiera
Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
alberghi o hotel;
residenze turistico - alberghiere;
alberghi diffusi;
condhotel.
Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere.
Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi e eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purchè situati nel medesimo ambito definito e omogeneo.
I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori e eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta percento della superficie complessiva dei componenti immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico - ricettive.
Le attività ricettive alberghiere sono intraprese previa SCIA da presentarsi al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90.
La SCIA è presentata corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera. Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Il titolare delle strutture ricettive alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
Il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
Tutte le strutture ricettive alberghiere sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
La Giunta Regionale predispone un sistema di classificazione omogena sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi. La classificazione è rappresentata anche da stelle attribuite sulla base di parametri tecnici e servizi forniti. Con provvedimento della Giunta regionale è approvata una valutazione integrativa delle strutture ricettive che individua i servizi offerti in aggiunta a quelli standard minimi obbligatori che permettono la classificazione. Nella valutazione integrativa deve essere indicata la data della costruzione o dell'ultima ristrutturazione della struttura ricettiva.
La classificazione attribuita alla struttura ricettiva deve essere visibile al pubblico sia all'esterno sia all'interno della stessa, mentre la valutazione integrativa con gli eventuali servizi aggiuntivi offerti deve essere esposta al pubblico all'interno della struttura e eventualmente anche all'esterno. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a dare massima visibilità alla classificazione e alla valutazione integrativa anche con scritti o stampati o supporti digitali o in qualsiasi altro modo utilizzato per la commercializzazione dell'attività.
Il titolare della struttura ricettiva deve presentare al Comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA, la dichiarazione - su modello regionale - relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti.
La Provincia competente per territorio verifica la dichiarazione presentata, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e verifica che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classifica diversa da quella dichiarata, la provincia competente per territorio assegna un congruo termine per l'adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l'assegnazione d'ufficio della classificazione effettivamente posseduta.
Qualora, successivamente all'avvio dell'attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente ottenuta.
Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande (anche se solo nei confronti degli ospiti della struttura) è necessario possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59. Inoltre, nel caso di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, è necessario richiedere il rilascio di una specifica autorizzazione.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Attività ricettive all'aria aperta (campeggi)
Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento.
Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue. Le aree di sosta sono istituite dal Comune. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
allestimenti mobili (case mobili) di norma di proprietà, possesso o leasing o comune in disponibilità dell'azienda;
mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.
E' vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo. E', altresì, vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.
I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.
I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti.
Campeggi temporanei
Campeggi temporanei organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
Campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
L'allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.
Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere a un'adeguata copertura assicurativa che costituisce requisiti indispensabile per la presentazione della SCIA.
Campeggi e soggiorni didattico - educativi
Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per una durata non superiore a 30 giorni. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio secondo l'Allegato A della L.R. 26 maggio 2008, n. 16.
Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori per una durata non superiore a 90 giorni. Per lo svolgimento di tali campeggi si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale utilizzando l'Allegato A di cui alla L.R. 26.05.2008, n. 16.
Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 72 ore. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D della L.R. 26.05.2008, n. 16.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Case e appartamenti per vacanze
Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
in forma imprenditoriale;
in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari e edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Le attività di case e appartamenti per vacanze sono disciplinate dagli articoli 26 e seguenti della Legge Regionale 01.10.2015, n. 27 e sono intraprese previa presentazione di comunicazione al comune competente per territorio.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera e unità abitativa.
Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Il titolare dell'attività che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
Il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
I titolari di attività di case e appartamenti per vacanze sono tenuti, oltre al rispetto delle vigente normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Certificati di origine
Il Comune di Livigno, per la sua particolarità geografica, gode del regime dell'extradoganalita'.
Tale regime è regolato dalla Legge 17.07.1910 n. 516, dal Regio Decreto 14.05.1911 n. 546, dal DPR 23.01.1973, n. 43 e dalla Legge 21.03.1967, n. 152.
A causa di tale regime, l'introduzione in territorio doganale dei prodotti ed animali di cui alla Legge 21.03.1967, n. 152 deve essere comprovata mediante la presentazione di certifciati di origine emessi dall'Ufficio Commercio. Per ottenere i certificati di origine tutti gli interessati dovranno farne richiesta utilizzando la modulistica sotto riportata.
Cessione a fini solidaristici
Si considerano Cessioni a fini solidaristici le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di un'offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
Sono escluse le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente a una cerchia determinata di persone;
qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.
Le concessione a fini solidaristici possono riguardare:
prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
prodotti alimentari di qualsiasi tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.
Per lo svolgimento delle concessioni possono essere utilizzate le seguenti aree pubbliche:
Via Dala Gesa/Plazal dali Schola (nelle vicinanze dell'Istituto Comprensivo, della scuola dell'Infanzia parrocchiale e della Parrocchia Santa Maria);
Via Saroch (nelle vicinanze della Chiesa di San Rocco, scuola dell'Infanzia parrocchiale e della scuola primaria);
Via Bondi n. 15 (di fronte all'Hotel Alpina e nelle vicinanze della Casa Comunale);
Piazza Don Parenti in frazione Trepalle (nelle vicinanze della scuola primaria e della Parrocchia di Trepalle).
Il numero massimo di iniziative annuali è pari a 10.
Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte contemporaneamente su tutto il territorio comunale è pari a 4.
La durata massima di ogni iniziativa è di due giorni.
L'Ente deve presentare la domanda di concessione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività di cessione ai fini solidaristici, sia quando effettuata su suolo pubblico che su suolo privato in disponibilità pubblica, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.
Commercio al dettaglio in sede fissa
L'attività di commercio al dettaglio su aree private è normata dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6, dal programma triennale e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 60 del 30.10.2012.
Esercita l'attività di commercio al dettaglio, sia su aree pubbliche che su aree e in locali privati, chiunque professionalmente acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1, del Decreto legislativo 26.03.2010, n. 59.
In Comune di Livigno possono aversi i seguenti tipi di esercizi commerciali:
Esercizi di vicinato
Sono esercizi commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 150.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento/riduzione della superficie di vendita, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la cessazione dell'attività, la modifica di un'attività esistente può essere effettuata presentando al comune competente per territorio una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale dichiarazione ha efficacia immediata.
Medie strutture di vendita
Sono esercizi commerciali aventi una superficie di vendita compresa tra mq. 151 e mq 390.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie e l'estensione del settore merceologico sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte del comune competente per territorio.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa e prima dell'inizio dell'attività, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare
L'apertura per subingresso, la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico e la cessazione dell'attività sono soggette ad una semplice comunicazione da presentarsi al comune competente per territorio.
Vendita e somministrazione di bevande alcoliche
I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 alle ore 6.00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
Tale divieto non si applica alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 Euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2.000 Euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
In data 30.06.2017 è stata pubblicata la nuova modulistica unificata e standardizzata come da accordo del 04.05.2017 tra Governo, Regioni e Enti Locali (G.U. n. 26 del 05.06.2017) come recepita dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7649 del 27.06.2017.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Commercio al dettaglio su area pubblica
Il commercio al dettaglio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs 31.03.1998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: " Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
Per commercio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuato sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, aperte o scoperte.
L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
Condizione per il rilascio è il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti morali e, relativamente al settore merceologico alimentare, al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore https://livigno.comune-online.it/o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il 3° grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
L'autorizzazione all'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.
Nel caso di società il possesso dei requisiti di cui sopra è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività commerciale.
In caso di esercizio dell'attività nel settore alimentare, dopo aver ottenuto l'autorizzazione e prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) con funzione di notifica ai fini di quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare.
ITINERANTI
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico - sanitarie. E' fatto, altresì, divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata o di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
L'autorizzazione abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione delle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.
Per motivi di viabilità o di ordine pubblico il commercio itinerante non potrà essere esercitato su suolo pubblico e/o privato lungo o con accesso alle seguenti vie:
via Plan, via Pienz, Via Bondi, via St. Antoni, via Prestefan, via Fontana, via Rin, via Piceir, via Isola, via Pontiglia, via Dala Gesa, via Ostaria, via Botarel, via Saroch.
Inoltre, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
MERCATI
Il commercio su area pubblica può essere svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività è rilasciata dal comune sede di posteggio.
L'autorizzazione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
In Comune di Livigno il mercato si svolge:
quindicinalmente (1° e 3° mercoledì del mese) nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre;
settimanalmente (ogni mercoledì) nei mesi di luglio e agosto.
Nel caso in cui la giornata di mercato coincida con una festività, il mercato si svolgerà il giorno precedente.
FIERE
In Comune di Livigno si tengono le seguenti fiere:
fiera di Pentecoste: il giovedì precedente la giornata di Pentecoste;
fiera di settembre: 6 settembre;
fiera del giovane bestiame: 21 settembre;
fiera di ottobre: 2 ottobre;
fiera di autunno: 3° sabato di ottobre.
Possono partecipare alle fiere i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica o in forma itinerante.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data fissata per la fiera per la quale si chiede il posteggio. È possibile la presentazione di un'unica domanda per tutte le fiere che si svolgono nell'arco dell'anno.
L'ufficio, per ogni singola fiera, predispone una graduatoria nella quale sono inseriti tutti i soggetti di cui è stata accolta la domanda in ordine di posteggio.
La graduatoria viene affissa all'albo del comune almeno 20 giorni prima dello svolgimento della fiera.
Foresterie lombarde (Ex affittacamere)
Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio e eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE)852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.04.2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).
La Giunta Regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle foresterie lombarde che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
I locali destinati all'esercizio di foresteria lombarda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico - sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
L'attività di foresteria può essere intrapresa previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241. La SCIA è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alla disposizioni vigenti. Copia della SCAI deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
Il titolare che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventivo avviso al comune.
Il periodo di cessazione temporanea dell'attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori 6 mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera. Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Tutti i titolari sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Forme speciali di vendita al dettaglio
Per forme speciali di vendita si intendono:
l'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'art. 16 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114;
la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'art. 17 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114;
la vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'art. 18 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114;
la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore di cui all'art. 19 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti morali, è necessario possedere anche i requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5 del D.Lgs 31.03.1998, n. 114.
Per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l'obbligo della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). Le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute. (art. 15 L.R. 02.02.2010 n. 6)
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.
In data 30.06.2017 è stata pubblicata la nuova modulistica unificata e standardizzata come da accordo del 04.05.2017 tra Governo, Regioni e Enti Locali (G.U. n. 26 del 05.06.2017) come recepita dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7649 del 27.06.2017.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Manifestazione sorte locali (tombole, lotterie, pesche di beneficenza)
Il Titolo II del DPR 26.10.2001, n. 430 avente ad oggetto: "Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'art. 19, comma 4. della legge 27 dicembre 1997, n. 449" disciplina le manifestazioni di sorte locali quali lotterie, tombole, riffe, pesche e banchi di beneficenza e ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche.
Prima di dar corso alla manifestazione, il soggetto interessato dovrà:
inviare comunicazione in carta libera all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato sito a Milano in Via San Marco n. 32, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della manifestazione, come previsto dall'art. 39, comma 13 quinques della Legge 24.11.2003, n. 326. ( è possibile reperire il modello di comunicazione sul sito internet del Ministero dei Monopoli: www.aams.it)
inviare comunicazione di svolgimento della manifestazione, almeno trenta giorni prima, al comune, così come previsto dall'art. 14 del DPR 26.10.2001, n. 430.
Al termine delle manifestazioni dovrà essere redatto processo verbale delle operazioni effettuate
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Noleggio sci
L'attività di noleggio sci consiste nel noleggiare le attrezzature necessarie alla pratica dei vari sport invernali (sci, snow - board, slittini, bob, bastoncini, scarponi, completo sci, pattini e qualsiasi altra attrezzatura correlata a tali sport).
L'esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio commercio, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Segnalazione all'ufficio commercio.
L'attività di noleggio sci deve essere svolta in locali con destinazione d'uso commerciale e superficie netta di pavimento non inferiore a mq. 40.
Il locale destinato a noleggio deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
un banco regolazione sci;
una macchina asciugatrice e sterilizzatrice per scarponi;
postazioni a sedere destinate ad accogliere i clienti;
bilancia pesa persone;
impianto di estrazione dell'aria viziata.
Tutte le attrezzature sportive disponibili per il noleggio devono essere contrassegnate e personalizzate dal noleggiatore.
Rifugi
Le strutture alpinistiche si distinguono in:
rifugi alpinistici;
rifugi escursionistici;
bivacchi fissi;
viabilità alpina.
I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.
I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzature per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.
Per viabilità alpina si intende la rete sentieristica che favorisce il collegamento dal fondovalle ai villaggi alpini, agli alpeggi, ai rifugi e bivacchi, alle mete di interesse escursionistico, alpinistico, storico - culturale, favorendo anche il collegamento tra loro. Le specifiche caratteristiche delle tipologie di viabilità alpina sono definite con deliberazione di Giunta.
I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico - sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e per il pernottamento. Inoltre dispongono di:
servizio cucina;
spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;
spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;
servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;
impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura e alle condizioni ambientali;
posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio - telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino - speleologico o della protezione civile provinciale;
per i rifugi non forniti di allacciamento alla rete nazionale, idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;
alloggio riservato per il gestore;
attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente.
L'attività di rifugio è intrapresa previa Segnalazione Certificata Inizio Attività da presentarsi al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in odo ben visibile al pubblico. Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Il titolare che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione al comune.
I gestori dei rifugi sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Sagre
Per sagra, comunque denominata, si intendono tutte quelle manifestazioni temporanee, finalizzate alla promozione, alla socialità, all'aggregazione comunitaria, a tradizioni folcloristiche, gastronomiche, di promozione turistica e culturale, a carattere sportivo, ricreativo, religioso e benefico, organizzate sul territorio comunale in cui è presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. n. 6/2010.
Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione, nonché di ogni altra specifica normativa di settore. Non è consentito lo svolgimento di manifestazioni temporanee, o sagre o feste popolari nelle quali sia prevista unicamente e esclusivamente l'attività di somministrazione alimenti e bevande.
La durata massima di una manifestazione temporanea, sagra o similare con somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore a due giorni consecutivi.
Eventuali deroghe ai limiti fissati nel presente articolo sono applicate a insindacabile giudizio della Giunta Comunale, qualora ritenga congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto.
I soggetti organizzatori devono comunicare (utilizzando il modulo all'uopo predisposto), entro il 20 novembre per l'anno 2016 e entro il 30 ottobre di ogni anno (a partire dall'anno 2017) le manifestazioni che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo, al fine di consentire al Comune di redigere - entro il 30 novembre di ogni anno - l'elenco annuale delle sagre e delle fiere che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo. Questo elenco, approvato dalla Giunta Comunale, è caricato, entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
Prima dell'inizio della sagra andrà prodotta al comune idonea fideiussione o deposito cauzionale a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.
La mancata richiesta entro i termini previsti comporta l'esclusione dal calendario e la perdita del requisito di anzianità dello svolgimento.
Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, devono presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne necessaria visibilità al pubblico.
Per l'avvio dell'attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni varie e sagre è necessario presentare una Segnalazione Certificata Inizio Attività, valida solo per i giorni di svolgimento delle manifestazioni e per i luoghi in cui si svolge la manifestazione. Qualora, nell'ambito della sagra o festa siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate entro il termine di almeno 30 giorni prima dell'evento per il rilascio del titolo abilitativo e/o atto di assenso.
Per lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni varie o eventi straordinari soggetti a SCIA, è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti morali, nonché il rispetto delle norme igienico - sanitarie e in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 72 della LR n. 6/2010. La preparazione dei pasti, da effettuarsi nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie. deve avvenire nei luoghi individuati nella richiesta, che non possono essere acquistati e utilizzati da organizzazioni o imprese diverse da quelle indicate dal soggetto organizzatore. Qualora i pasto vengano preparati in luoghi diversi rispetto all'area di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori devono avvalersi di laboratori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 o riconosciuti, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04, e effettuare il trasporto sul luogo della manifestazione secondo le vigenti disposizioni igienico - sanitarie. Gli alimenti preparati per la somministrazione o venduti presso l'area della manifestazione devono provenire da ditte regolarmente registrate ai sensi del Re. (CE) n. 852/04 o riconosciute, nel caso di alimenti di origine animale, ai sensi del Reg (CE) n. 853/04, oltre a rispettare le vigenti normative in materia di etichettatura e rintracciabilità.
Durante lo svolgimento delle manifestazioni temporanee è vietata la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume. E' vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai minorenni
Servizio noleggio con conducente (NCC)
Il servizio di autonoleggio con conducente è normato dalla Legge 15.01.1992, n. 21 avente ad oggetto: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dalla Legge Regionale 04.04.2012, n. 6 recante: "Disciplina del settore dei trasporti" e dal Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 90 del 27.12.2017.
Il servizio di autonoleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per un determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
Il servizio autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle autorimesse;
obbligo di una sede e disponibilità di una rimessa situate entrambe nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;
divieto di sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi;
i comuni nei quali non è esercitato il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi;
le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa;
l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è rilasciata, dal comune, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.
L'iscrizione nel ruolo dei conducenti - tenuto dalla Camera di Commercio - costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno
Servizio noleggio con conducente mediante autobus
L'attività di noleggio con conducente mediante autobus è regolata dalla Legge 11.08.2003 n. 218.
Per servizio di noleggio mediante autobus si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'impianto complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o frazionato tra i singoli componenti del gruppo.
L'attività di noleggio mediante autobus è subordinata al rilascio alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte dell'ente locale in cui le stesse abbiano la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
Il rilascio dell'autorizzazione non è soggetto a contingentamenti numerici e l'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
Le autorizzazione sono sottoposte a vidimazione annuale.
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti:
requisito dell'onorabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs 22.12.2000, n. 395. Tale requisito deve essere posseduto, oltre che della persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, anche:
dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
requisiti della capacità finanziaria di cui all'art. 6 del D.Lgs 22.12.2000 n. 395. Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
cinquantamila €uro qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
cinquemila €uro per ogni autoveicolo supplementare.
La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, da imprese che esercitano attività bancaria.
requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7 del D.Lgs 22.12.2000 n. 395. Il requisito dell'idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l'attività. L'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori è rilasciato dalla Provincia competente per territorio.
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Stampa quotidiana e periodica
L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è regolamentata dal D.Lgs 24.04.2001, n. 170, dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 7/549 del 10.07.2002, dal'art. 119 della Legge Regionale 02.02.2010 n. 6.
Per vendita di quotidiani e periodici si intende l'attvità di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in locali aperti al pubblico.
La vendita può avvenire in forma esclusiva nel caso in cui l'attività di vendita di quotidiani e periodici si configuri come attività prevalente oppure in forma non esclusiva nel caso in cui si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all'interno di altre strutture quali esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, pubblici esercizi.
L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, sia in forma esclusiva che non esclusiva, è soggetta alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) con effetto immediato
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Vendite straordinarie
Le vendite straordinarie sono normate dall'art. 15 del D.Lgs 31.031998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", dalla Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" - articoli 113/118 - e dalla DGR 21.11.2007 n. VIII/5892 avente ad oggetto: "Aggiornamento della disciplina dei saldi (art. 3 Legge Regionale n. 22/2000 e SS.MM.II). Revoca deliberazione di giunta regionale n. VII/13313/2003 e deliberazione di giunta regionale n. VIII/3717/2006".
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione (saldi) e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, d'acquisto dei propri prodotti.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di:
cessazione dell'attività commerciale;
trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda;
trasferimento dell'azienda in altro locale;
trasformazione o rinnovo locali.
Le vendite per cessazione dell'attività commerciale, trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell'azienda, e trasferimento dell'azienda in altro locale possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno per la durata massima di 13 settimane.
Le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali possono essere effettuate per la durata massima di 6 settimane e per una sola volta nell'arco di un anno solare. Sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio e agosto, non possono essere effettuate nei 30 giorni antecedenti le vendite di fine stagioni. L'operatore, inoltre, ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari ad un terzo della durata delle vendita di liquidazione e, comunque, per almeno 7 giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o la sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento.
L'effettuazione di tutte le vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'effettuazione della vendita stessa.
VENDITE DI FINE STAGIONE (SALDI)
La normativa regionale vigente in materia stabilisce che:
i saldi invernali decorrono dal primo sabato del mese di gennaio per la durata di 60 giorni,
i saldi estivi decorrono dal primo sabato di luglio per la durata di 60 giorni.
Possono essere venduti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento.
VENDITE PROMOZIONALI
Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno o più o tutti i prodotti della gamma merceologica applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda non possono essere effettuate nei periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione e nei 30 giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.
L'effettuazione delle vendite promozionali non necessitano di comunicazioni.
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Videogiochi
Per AWP (o slot) si intendono gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del Tulps, per l'installazione dei quali sono previsti i seguenti adempimenti:
certificazione di esemplari di modelli apparecchi "comma 6 A" - certificazione da parte di Aams a seguito verifica di conformità alle regole tecniche di produzione previste;
Nulla Osta di Distribuzione - autorizzazione obbligatoria per la produzione e l'importazione dei modelli certificati;
Nulla Osta per la messa in Esercizio - autorizzazione obbligatoria per l'installazione degli apparecchi nei punti vendita autorizzati.
L'attuale disciplina prevede che siano apposti in modo visibile su ogni apparecchio installato i titoli autorizzatori rilasciati da Aams ovvero: l'originale dell'attestazione di conformità, il nulla osta di distribuzione in copia conforme nonché il nulla osta di messa in esercizio in originale.
Di grande importanza è l'obbligatorietà del collegamento degli apparecchi alla rete telematica di Aams.
Le VLT (art. 110, comma 6 lettera b del Tulps) sono apparecchi esteriormente simili alle AWP, le quali, però, consentono un'offerta multipla di gioco e possibilità di vincite più elevate. Sulle VLT è apposto il CIV (codice identificativo di verifica) riportato, anche in formato codice a barre, sull'etichetta indentificativa della VLT.
I produttori e gli importatori, nonché i gestori e gli esercenti, incaricati dai concessionari per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco lecito sul territorio, quali titolari degli esercizi commerciali all'interno dei quali è ammessa l'installazione di apparecchi AWP e/o VLT, per esercitare l'attività di gioco lecito, devono necessariamente essere in possesso di appositi titoli autorizzatori, ossia licenze rilasciate, a seconda delle tipologie di esercizi commerciali dai Comuni o dalle Questure.
L'autorizzazione di competenza del Comune è la licenza ex art. 86 del Tulps necessaria per l'esercizio delle seguenti attività:
alberghi, locande e pensioni;
trattorie, osterie e ristoranti;
attività di somministrazione bevande;
sale giochi;
stabilimenti balneari e piscine.
In tali locali è ammessa l'installazione di apparecchi AWP senza necessità di richiedere un'ulteriore autorizzazione, essendo i sopra richiamati esercizi già provvisti di autorizzazione comunque valida ai fini dell'art. 86 del Tulps.
Necessitano, invece, di licenza ex art. 86 del Tulps, ai fini dell'installazione degli apparecchi AWP, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie sopra elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 e 88 del Tulps, come tabaccherie, edicole, circoli privati etc.
Gli apparecchi VLT sono installabili esclusivamente negli ambienti elencati all'art. 9 del Decreto Aams del 22.01.2010 e solo a fronte della licenza di cui all'art. 88 del Tulps rilasciata dalla Questura.
In tutti gli esercizi ove vengono installati apparecchi da gioco deve essere esposta la "tabella dei giochi proibiti".
E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
E' altresì vietati ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle arre ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del Tulps, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
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