Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento.
Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area, con piazzole dotate dei servizi di alimentazione elettrica e di scarico delle acque reflue. Le aree di sosta sono istituite dal Comune. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di due notti.
Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:
allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda;
allestimenti mobili (case mobili) di norma di proprietà, possesso o leasing o comune in disponibilità dell'azienda;
mezzi mobili di pernottamento, quali tende, camper, roulotte, di norma di proprietà dei turisti.
E' vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo. E', altresì, vietata qualsiasi forma di cessione in godimento che faccia venir meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.
I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari e ospiti dei clienti, pena l'inibizione dell'attività fino alla stipula di adeguata copertura.
I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative, possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti e attrezzature non può essere imposto ai turisti.
Campeggi temporanei
Campeggi temporanei organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;
Campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.
L'allestimento di tali campeggi è soggetto a SCIA per il periodo determinato dal soggetto che presenta la segnalazione.
Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere a un'adeguata copertura assicurativa che costituisce requisiti indispensabile per la presentazione della SCIA.
Campeggi e soggiorni didattico - educativi
Sono considerati soggiorni in strutture fisse autogestite quelli che utilizzano strutture fisse idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori per una durata non superiore a 30 giorni. Per lo svolgimento dei soggiorni in strutture fisse autogestite si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio secondo l'Allegato A della L.R. 26 maggio 2008, n. 16.
Sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori per una durata non superiore a 90 giorni. Per lo svolgimento di tali campeggi si deve presentare richiesta di autorizzazione al comune competente per territorio, sentita l'autorità sanitaria locale utilizzando l'Allegato A di cui alla L.R. 26.05.2008, n. 16.
Sono considerati campeggi itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a 72 ore. Per lo svolgimento dei campeggi itineranti si devono rispettare le disposizioni previste nell'allegato D della L.R. 26.05.2008, n. 16.
La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno raggiungibile dalla sezione servizi on-line del comune di Livigno