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Attività di panificazione

Attività di panificazione

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L'attività di panificazione è regolata dall'art. 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223, come convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della Legge 04.08.2006, n. 248 e dalla Legge Regionale n. 10 del 07.11.2013
Tali normative prevedono che l'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con effetto immediato,  ai sensi dell'art. 19 della Legge 07.08.1990, n. 241 da inoltrarsi al comune competente per territorio per il tramite dello sportello unico attività produttive.

La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente ASL in merito ai requisiti igienico/sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal certificato di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico/sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e della qualità del prodotto finito.
È consentita, inoltre, ai titolari di impianti di panificazione l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico/sanitarie.
Con l'entrata in vigore del D.L. 04.07.2006 n. 223 viene abrogata la Legge n. 1002/1956 e l'art. 22, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 112/1998.

Per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione deve essere individuato un responsabile dell'attività produttiva che può essere il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

I panifici attivi alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 07.11.2013 comunicano, al SUAP, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della LR il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese. 

La pratica dovrà essere presentata utilizzando il portale impresa in un giorno

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Ultimo aggiornamento: 28 maggio 2025, 17:22

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