Pubblicato Gio, 27/01/2022 - 08:43
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 Obbligo di certificazione verde COVID-19
INFORMATIVA
Dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 marzo 2022, chiunque acceda agli sportelli e agli uffici comunali dovrà essere in possesso del green pass base, ottenibile attraverso vaccinazione, guarigione o tampone.
Ai sensi del D.P.C.M. 21 gennaio 2022, non verrà richiesto il green pass esclusivamente in caso di “…esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico …. e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti….”.
L’accertamento sarà svolto da personale incaricato dopo l’accesso alla struttura, a campione, tramite l’applicazione VerificaC-19 installata su un dispositivo fisso o mobile
L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Il controllo non costituisce trattamento dati ai fini della privacy: il green pass, infatti, non rileva dati particolari (sanitari o sensibili), ma semplicemente attesta se la persona possiede o meno il pass.
Sanzioni
Ai soggetti che non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 e/o che, su richiesta, rifiutino di esibirla, non è consentita la permanenza nella struttura; in caso di violazione verrà irrogata la sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.
